Comune di Elice


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Consiglio

Organi


Funzioni

E' il massimo organo istituzionale elettivo del Comune ed esercita le funzioni di:Statuto e Regolamenti Piani Finanziari Piani territoriali ed urbanistici Conto Consuntivo Bilancio annuale e pluriennale e relative variazioni Programma opere pubbliche Convenzioni tra Comuni e Comune e Provincia Istituzione ed ordinamento dei tributi Disciplina delle tariffe per beni e servizi ai cittadini Acquisti e alienazione di beni immobili



Convocazioni

IL SINDACO


porta a conoscenza della cittadinanza che è stato convocato il Consiglio Comunale in prima convocazione in seduta straordinaria ed urgente per il 16/06/2009 ore 20:30 ed in seconda convocazione per il 18/06/2009 ore 20:30 presso il Centro Polilvalente per deliberare sui seguenti argomenti posti all'ordine del giorno:
1. Approvazione verbali sedute precedenti
2. Approvazione relazione previsionale e programmatica 2009/2011, bilancio di previsione anno 2009 e bilancio pluriennale 2009/2011;
3. Approvazione rendiconto della gestione anno 2008;
4. Approvazione programma diritto allo studio 2010


IL SINDACO
dott. Giuseppe Tafuri

Statuto

PARTE I Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI Art . 1 Fini, attribuzioni Il Comune di Elice è ente autonomo territoriale di governo e di amministrazione, esponenziale di tutti gli interessi della comunità stanziata nel suo territorio.Con riferimento agli interessi di cui non ha la disponibilità il Comune ha il potere di esternazione e rappresentanza nei confronti degli organi degli altri livelli di governo e di amministrazione ai quali è attribuito, per legge, il potere di provvedere alla soddisfazione degli stessi.Con riferimento agli interessi di cui ha la disponibilità in conformità ai principi individuati con la legge generale della Repubblica, il Comune svolge funzioni politiche, normative, di governo e amministrative. Art . 2 Funzioni Le funzioni, di cui il Comune ha la titolarità, sono individuate dalla legge per settori organici; esse attengono;a) alla rappresentanza, alla cura e alla crescita sociale, civile e culturale della comunità operante nel territorio comunale;b) alla cura e allo sviluppo del territorio e delle attività economico-produttive, insediative e abitative che su di esso si svolgono.Per l’esercizio delle sue funzioni, il Comune:a) impronta la sua azione al metodo della pianificazione e della programmazione, incentivando la più ampia partecipazione singola ed associata, favorendo forme di cooperazione con soggetti pubblici e privati, attuando la più ampia deconcentrazione dei servizi;b) coopera con gli altri enti locali e con la Regione, secondo quanto stabilito con legge regionale;c) concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e dellaRegione e provvede, per quanto di competenza, alla loro attuazione;d) partecipa alla formazione dei piani e programmi regionali e degli altri enti locali, secondo lanormativa regionale;e) si conforma ai criteri e alle procedure stabiliti con la legge regionale, nella formazione eattuazione degli atti e degli strumenti della programmazione socio-economica e della pianificazione territoriale. Art 3 Funzioni proprie e funzioni delegate Oltre alle funzioni la cui titolarità è attribuita al Comune, la legge può demandare al Comune l’esercizio di funzioni la cui titolarità resta imputata a soggetti diversi.Nel caso in cui non si disponga con lo stesso provvedimento di delega, l’esercizio di funzioni delegate, in conformità alle direttive impartite dal delegante, è disciplinato dal regolamento comunale; comunque per l’effettivo esercizio delle funzioni delegate, il delegante deve provvedere al finanziamento delle stesse.I costi relativi all’attuazione della delega non possono gravare, direttamente o indirettamente parzialmente o totalmente, sul bilancio comunale. Art 4 Territorio, rappresentanza Il Comune di Elice, così come individuato territorialmente sulle mappe planimetriche ufficiali della Provincia di Pescara; ha il seguente stemma: d’oro, alla croce latina e scorciata d’azzurro, accompagnata a destra da due stelle di sei raggi, d’argento, ordinate accanto al braccio inferiore della croce , e a sinistra dalla palma di verde; gonfalone: drappo azzurro con ricami d’argento caricato dallo stemma sopra descritto; ha sede in Elice Piazza Libertà, 1, ha personalità giuridica, può proporre azioni e può stare in giudizio per la difesa di propri diritti.Titolo II ORDINAMENTO Art . 5 Organi Gli organi del comune, in conformità alla legge, sono:il consiglio, la giunta, il sindaco. Art . 6 Consiglio comunale Il Consiglio Comunale è l’organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo; esercita la potestà e adotta i provvedimenti conferitigli dalla legge, che ne regola l’elezione, la durata e la composizione.La situazione giuridica dei consiglieri comunali è regolata dalla legge.I consiglieri possono costituirsi in gruppi.Il consiglio può istituire commissioni consiliari speciali deliberandone all’uopo la composizione e le attribuzioni in merito agli argomenti da sottoporre al loro esame.Le commissioni sono presiedute dal Sindaco o da un consigliere da lui delegato.La minoranza consiliare dovrà essere rappresentata nell’ambito delle commissioni istituite.La commissione costituita è convocata dal Sindaco entro 15 giorni e nella prima seduta stabilisce le norme del suo funzionamento. Le commissioni si scioglieranno automaticamente a presentazione della relazione conclusiva al Consiglio comunale.E’ fatto obbligo a tutti gli uffici del Comune, di fornire alle commissioni costituite tutti i dati, i documenti e le informazioni richiesti senza vincolo di segreto di ufficio.Il funzionamento del Consiglio comunale, per le fattispecie non regolate dalla legge, è disciplinato da apposito regolamento, per la cui approvazione e modificazione è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.Le sedute del Consiglio e delle commissione sono pubbliche; eccezionalmente, solo quando le deliberazioni comportino apprezzamenti sulle qualità, attitudini, merito e demerito delle persone, il Consiglio, a maggioranza, può deliberare di non ammettere il pubblico. Art . 7 La giunta comunale La giunta è l’organo di governo e di alta amministrazione del Comune; realizza il programma di governo approvato dal consiglio; adotta i provvedimenti necessari per l’attuazione delle deliberazioni del consiglio; svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.La giunta composta dal sindaco, che la presiede, e da n. 4 assessori, scelti fra i componenti del consiglio comunale. La legge regola l’elezione, la costituzione e la situazione giuridica degli assessori.Il funzionamento e l’organizzazione della giunta è disciplinato da apposito regolamento.Il regolamento e le sue modifiche sono approvati dalla maggioranza assoluta dei componenti della giunta.Le riunioni di giunta non sono pubbliche; le deliberazioni di giunta debbono essere pubblicizzate in modo da assicurarne la più ampia effettiva conoscenza da parte della comunità locale. Le stesse all’atto della loro pubblicazione dovranno tutte essere inviate in copia ai capogruppo consiliari che ne cureranno la pubblicazione nell’ambito dei componenti il proprio gruppo consiliare.La giunta esercita collegialmente le proprie funzioni; essa delibera con l’intervento di almeno la metà dei suoi componenti determinata per eccesso e a maggioranza dei presenti, a meno che la legge non disponga diversamente.Gli assessori sono preposti ai servizi comunali individuati per settori omogenei, per delega del sindaco. Art . 8 Il Sindaco Il sindaco è presidente del consiglio, capo del governo e dell’amministrazione comunale, ufficiale del governo del Comune. La sua situazione giuridica e le sue attribuzioni sono determinate per legge; egli risponde politicamente dell’esercizio delle sue funzioni al Consiglio comunale.In caso di impedimento, di assenza o di necessità egli può delegare a un assessore o a un consigliere l’esercizio delle sue funzioni, a meno che la legge non disponga diversamente, se la delega viene attribuita ad un Consigliere essa deve essere temporanea e riferita ad affari specifici.La delega può essere generale o riferita a singole fattispecie. In ogni caso, deve essere informato il Consiglio dell’esistenza della delega.Spetta al Sindaco il potere di ordinanza nei casi previsti dalla legge.La stipulazione dei contratti spetta al Sindaco o suo delegato.Titolo III ORGANI BUROCRATICI Art . 9 Il segretario comunale Il segretario comunale collabora con il Sindaco, dal quale funzionalmente dipende, e con gli assessori nel coordinamento delle strutture e delle attività amministrative. E’ organo principale ma non esclusivo di consulenza giuridico - amministrativa; su direttive del sindaco e a richiesta degli assessori, in conformità alla disciplina regolamentare, adotta i provvedimenti necessari per il conseguimento della razionalità, economicità, efficienza e efficacia dell’azione amministrativa; dispone, in conformità alla norma regolamentare direttamente o a mezzo di incaricati o di un apposito servizio, ispezioni amministrative finalizzate alla verifica dei risultati conseguiti dagli uffici nello svolgimento dei progetti e nell’acquisizione degli obiettivi nei tempi tecnici programmati; riferisce al Sindaco circa l’esito delle ispezioni eseguite e adotta, di intesa con il medesimo, i conseguenti provvedimenti.I regolamenti definiscono la posizione del segretario comunale nell’organizzazione amministrativa del Comune e ne specificano gli strumenti di intervento.A richiesta della giunta comunale, riferisce circa le ispezioni eseguite e può essere sentito su ogni affare.La situazione giuridico – economica del segretario comunale e le ulteriori attribuzioni sono regolate per legge.La presidenza delle commissioni di gara, di concorso e l’assistenza agli Organi del Comune spettano al segretario comunale. Art . 10 Dirigenti e responsabili dei servizi comunali Essi debbono essere professionalmente idonei all’esercizio funzioni di direzione; debbono possedere la professionalità specifica richiesta per la direzione della struttura amministrativa considerata ad avere attitudine alla direzione e al coordinamento, dimostrando la capacità di promuovere e incentivare l’attività dei collaboratori, di programmare sistematicamente l’attività della struttura alla quale sono proposti oltre alla capacità progettuale e di promozione del lavoro di gruppo, coinvolgendo tutti gli operatori nella realizzazione dei progetti e dell’attività dei collaboratori; sensibilità nel corrispondere alla domanda sociale. Sono responsabili dei risultati positivi e negativi conseguiti dalle strutture che dirigono; possono essere convocati e sentiti dal consiglio e dalle commissioni consiliari in ordine a specifici fatti amministrativi rientranti nella loro competenza.La nomina e la preposizione agli uffici presuppone l’effettivo accertamento dei requisiti indicati.Nello svolgimento della loro specifica attività, dipendono direttamente dal Sindaco e dall’assessore delegato; sono coordinati amministrativamente, nei limiti e per i fini previsti dalla legge, dal segretario comunale.Titolo V ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI Art . 11 Gli incarichi La giunta, vagliate le esigenze degli uffici e dei servizi nei casi in cui riscontra l’inesistenza di personale professionalmente idoneo allo svolgimento di determinate funzioni altamente qualificate può, con apposito atto deliberativo, incaricare consulenti esterni all’Ente per il periodo di tempo strettamente necessario all’esecuzione dell’incarico affidato.Art. 12 Servizi Pubblici Per il conseguimento dei propri fini, il Comune si avvale delle proprie strutture o di soggetti privati o pubblici.I fini istituzionali sono conseguiti mediante l’attività degli uffici comunali; i servizi, di ogni tipo, sono prodotti e erogati, a base a valutazione di convenienza economico – operativa e sociale effettuate dal Consiglio comunale.Il Consiglio delibera circa le modalità di produzione e erogazione dei servizi; individua il soggetto che deve effettuarli; delibera il provvedimento con cui si conferisce al soggetto prescelto la produzione e l’erogazione del servizio. Art. 13 Il Personale Il personale del Comune, in base ai principi e criteri desumibili dalla legge e dai diversi livelli di contrattazione, è organizzato per qualifiche funzionali, al cui interno si individuano aree e profili professionali.Esso è organizzato in base ai principi della partecipazione, responsabilità, valorizzazione dell’apporto individuale, qualificazione professionale, responsabilizzazione, mobilità, professionalità, sindacalizzazione.I criteri che debbono seguirsi nell’ organizzazione funzionale del personale comunale sono configurati nella contrattazione, coordinazione, mobilità operativa, qualificazione, degerarchia, competenza.Il metodo di lavoro da privilegiarsi è quello del lavoro di gruppo, improntato alla interdisciplinarietà e alla partecipazione. In base ai principi e criteri enunciati, il regolamento determina l’organizzazione del personale. Art . 14 Gli uffici comunali L’organizzazione strutturale del Comune è del tipo funzionale, per modularsi sulla attività che concretamente deve essere svolta.Gli uffici sono organizzati in modo che sia assicurata la flessibilità delle strutture, in relazione ai progetti che debbono essere realizzati e agli obiettivi che debbono essere conseguiti.L’organizzazione strutturale deve essere aperta, per consentire apporti specialistici esterni; integrata, per evitare, secondo la logica unitaria del programma di attività, la frattura fra i vari settori operativi.Nel caso in cui la Regione si “avvale” degli uffici e del personale comunali per l’esercizio delle sue funzioni amministrative, deve essere determinato il costo del servizio, che deve essere integralmente a carico della Regione.Il regolamento del personale disciplina la struttura organizzativa degli uffici. Art . 15 Il procedimento In base ai principi desumibili dalla legge, i procedimenti amministrativi vanno calibrati sugli obiettivi da conseguirsi e debbono essere finalizzati alla più elevata efficienza ed economicità dell’azione; essi debbono assicurare, oltre ai presupposti normativi, la più ampia partecipazione interna ed esterna; debbono essere improntati alla massima pubblicità.Il gruppo di lavoro, incaricato allo svolgimento del progetto, preliminarmente determinerà, nell’ambito dei principi e secondo la disciplina regolamentare, il procedimento che in concreto dovrà essere seguito, assicurando, in tal modo l’imparzialità dell’azione amministrativa.Art . 16 Il controllo All’amministrazione comunale è demandato il controllo economico e la gestione.à essere effettuata la valutazione dei progetti da realizzarsi ed accertata la relativa corrispondenza al programma nonché ai tempi tecnici di realizzazione del singolo progetto rispetto a quelli programmati. Art. 17 Revisori Il revisore dei conti propone provvedimenti e misure da adottarsi per conseguire una più elevata efficienza, una maggiore economicità ed una migliore produttività della gestione.Al riguardo può essere sentito dal Consiglio comunale e dalle commissioni consiliari.Parte II Titolo I FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE INTERSOGGETTIVAArt . 18 Principi generali Il Comune nell’esercizio delle sue funzioni e per l’espletamento ottimale dei servizi informa la propria attività al principio associativo e di cooperazione, sia nei rapporti con gli altri Comuni che con la Provincia e la Regione. Art. 19 Il consorzio Il consorzio è istituito per la gestione di quei servizi che per il carattere funzionale o per le caratteristiche dimensionali necessitano di una particolare struttura gestionale tecnicamente adeguata, con la partecipazione dei più soggetti locali.Ai consorzi si applicano le norme di legge e quelle statutarie previste per le aziende speciali.La costituzione del consorzio avviene mediante l’approvazione da parte del Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti, dello statuto e di una convenzione nonché, attraverso la trasmissione agli Enti aderenti, degli atti fondamentali e la determinazione della quota di partecipazione. Art. 20 Convenzioni Il Comune per l’esercizio coordinato di determinati servizi o funzioni stipula convenzioni con altri Comuni o con la Provincia.La convenzione, approvata dal Consiglio comunale, è adottata per la gestione di quei servizi che per la loro natura non richiedono la creazione di più complesse figure di cooperazione.La convenzione stabilisce i fini, la durata, le forme di consulenza degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.Titolo III PARTECIPAZIONE POPOLAREArt . 21 Partecipazione popolare Il Comune informa la propria attività ai principi della partecipazione dei cittadini sia singoli che associati, garantendone in modi e con strumenti idonei l’effettivo esercizio per la tutela di situazioni giuridiche soggettive e di interessi collettivi incidenti nella sfera di competenza comunale e nell’ambito del proprio territorio. Art. 22 Istanze, petizioni proposte Per la migliore tutela delle situazioni giuridiche soggettive e degli interessi collettivi i cittadini, singoli o associati, possono presentare agli organi comunali istanze, petizioni e proposte vertenti su aspetti che riguardino l’azione amministrativa del Comune.Gli atti di intervento partecipativo devono essere indirizzati al Sindaco ed acquisiti al protocollo dell’Ente; l’istanza, la petizione o la proposta vengono, per il tramite del Sindaco, sottoposte all’attenzione del Consiglio comunale. Art. 23 Diritto di accesso e di informazione Ai fini di assicurare la trasparenza e l’imparzialità dell’attività amministrativa è garantito ai cittadini, singoli o associati, per la tutela di situazioni giuridiche soggettive o di interessi diffusi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi del Comune e degli Enti e aziende dipendenti secondo quanto previsto dalle norme legislative dell’ordinamento statale e dallo specifico regolamento comunale. Art . 24 Funzione normativa I piani e i programmi generali, settoriali e i regolamenti sono predisposti dalla giunta di propria iniziativa o su mandato del Consiglio che, in tal caso ne definisce l’oggetto, ne delinea i principi e criteri direttivi e ne stabilisce il termine di presentazione deliberati dal Consiglio.I regolamenti di organizzazione e di funzionamento del Consiglio e della Giunta sono predisposti e deliberati dall’organo al quale si riferiscono.Di intesa con la Regione, tutti gli atti programmatici e normativi del Comune sono integralmente pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione; degli stessi viene data immediata e ampia informazione, con ogni mezzo, alla comunità comunale; essi vengono tenuti costantemente a disposizione dei cittadini i quali possono consultarli, e a proprie spese, ottenere copia.


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